Image 01

Archive for the ‘Sentenze’ Category

Esclusione del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale in sede esecutiva

lunedì, Febbraio 20th, 2023

La solidarietà nella condanna al pagamento delle spese processuali è stata abolita dagli artt. 67 e 68 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che hanno modificato l’art. 535 c.p.p., abrogando il comma 2, modificato l’art. 205 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e modificato gli articoli 211 e 212 di tale Testo Unico, al quale sono stati aggiunti gli artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater.

La legge detta è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

La Corte di Appello di Firenze, adita in sede esecutiva, siccome la sentenza di condanna risultava essere passata in giudicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge detta, ha modificato il dispositivo della sentenza del Tribunale di Grosseto del 2009, sul punto confermata dalla stessa Corte di Appello nel 2012, escludendo la natura solidale, con gli altri coimputati, della condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

La competenza del Giudice penale, in ossequio all’insegnamento della Corte di Cassazione, è limitata a tale statuizione.

La concreta quantificazione delle spese gravanti su ciascun coimputato, infatti, dovrà essere sottoposta al Giudice civile in sede di opposizione all’eventuale esecuzione intrapresa dall’Agente della riscossione.

Avv. Michele Costa

Insufficienza della detenzione di una non trascurabile quantità di sostanza stupefacente, valutata in rapporto agli altri indizi acquisiti, per provare la destinazione allo spaccio

lunedì, Gennaio 13th, 2020

Gli indizi per la colpevolezza dell’imputato erano rappresentati dalla non trascurabile quantità della droga sequestrata, dalle modalità di confezionamento e dalle modalità di occultamento del denaro parimenti sequestrato, ma nelle more restituito.

Il GUP del Tribunale di Grosseto ha rapportato tali indizi con le giustificazioni fornite dalla difesa e, all’esito della discussione nel giudizio abbreviato, ha mandato assolto l’imputato.

Nella motivazione della sentenza si rammenta che la rilevanza della prova indiziaria è rappresentata dalla necessaria presenza di una pluralità di indizi che, come è noto, devono essere gravi, precisi e concordanti.

Su un piano di ordine generale si rileva, che la gravità attiene al grado di convincimento: è grave l’indizio che ha un elevato grado di persuasività, l’indizio consistente, resistente alle obiezioni e, quindi, attendibile e convincente.

Quanto alla precisione, l’indizio preciso è quello non suscettibile di altre e diverse interpretazioni, mentre la concordanza implica che tutti gli indizi in possesso del Giudice convergano verso la medesima conclusione e non si prestino, pertanto, ad interpretazioni tra loro difformi.

Nel caso concreto sussisteva la pluralità degli indizi e la loro gravità, ma difettava la precisione e la concordanza.

Avv. Michele Costa

Sanatoria c.d. di rottamazione dei ruoli – diniego condono – superamento finestra temporale al momento dell’adesione – perfezionamento condono

venerdì, Settembre 28th, 2012

In data 27/11/2010 abbiamo riportato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto n. 184-3-10 del 14 – 28.10.2010, favorevole al contribuente.

Con la sentenza oggi segnalata la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rifusione delle spese processuali, ancorchè liquidate in misura molto contenuta.

In effetti non possono certamente pregiudicare il contribuente (che, per di più, ha seguito le istruzioni del Concessionario in perfetta buona fede) le molteplici stratificazioni normative dell’art. 12 della L. n. 289/2002, che si sono succedute fino al 2005.

Avv.ti Michele Costa e Dina Paoli 

 

Appropriazione indebita del datore di lavoro per omesso versamento delle quote parti dello stipendio del dipendente da destinare ai Fondi di pensione complementare

domenica, Giugno 10th, 2012

Il processo di primo grado si è concluso con sentenza di assoluzione, emanata in via predibattimentale, perchè il fatto non è previsto come reato.

E’ stata disposta la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente.

La sentenza in evidenza si adegua all’orientamento delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1327 del 27/10/2004 – 19/01/2005, risolvendo un contrasto sorto tra le Sezioni Semplici, hanno statuito che <<2.5. OMISSIS l’omesso versamento della “percentuale trattenuta” dal datore di lavoro sulla retribuzione per effetto degli accordi economici e del C.C.N.L non forma oggetto di una specifica fattispecie penale. OMISSIS>>.

Avv. Michele Costa ed Avv. Amanda Paoletti

 

Violenza sessuale: palpeggiamenti repentini e fugaci

giovedì, Aprile 5th, 2012

Ai fini della sussistenza del reato di violenza sessuale nel caso in cui la condotta sia consistita in un palpeggiamento repentino occorre prestare attenzione alle caratteristiche concrete del fatto alle modalità della condotta ed alle circostanze che l’hanno preceduta e l’hanno seguita.
La sentenza in esame si è incentrata sulla stretta correlazione, dinamica e strutturale, esistente tra la regola del <<oltre il ragionevole dubbio>> e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate: a) dalla presunzione di innocenza dell’imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo ed alle metodiche di accertamento del fatto; b) dall’onere della prova a carico dell’accusa; c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di “insufficienza”, “contraddittorietà” e “incertezza” della prova d’accusa (art. 530, commi 2 e 3, c.p.p.), secondo il classico canone di garanzia “in dubio pro reo”; d) dall’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse.
Malgrado la complessiva attendibilità riconosciuta alla parte offesa il Collegio ha sottoposto ad un attento vaglio critico quanto dalla stessa affermato prendendo in considerazione sia lo stato d’animo emerso in sede di istruttoria che l’assenza di riscontri estrinseci.

Avv. Amanda Paoletti

 

La giurisdizione in materia di trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, è stata per la prima volta attribuita al Giudice Ordinario

venerdì, Settembre 9th, 2011

Le Sezioni Unite Civili, con ordinanza n. 15979 del 14.06 – 21.07.2011, hanno stabilito la giurisdizione del Tribunale, quale Giudice del Lavoro, in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Il ricorso di merito era stato introdotto innanzi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dei benefici ex artt. 24 e 25 della Legge n. 413 del 26/07/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

L’I.N.P.S. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ed il ricorrente ha presentato istanza di regolamento preventivo, perchè nel caso analogo di alcuni colleghi, sia la Corte dei Conti che il Giudice del Lavoro avevano declinato la propria giurisdizione.

Fino a questa pronuncia la costante giurisprudenza, delle stesse Sezioni Unite, devolveva la materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato alla giurisdizione della Corte dei Conti, anche dopo l’istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato e la successiva trasformazione dell’ente in società per azioni, perchè il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo le trasformazioni dette) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell’art. 210, comma ultimo, del D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973, partecipa all’eventuale copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso.

La Procura Generale e l’I.N.P.S., quindi, avevano concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.

Nella specie, invece, il discrimine rispetto alle decisioni precedenti è stato individuato nell’art. 40 della Legge n. 413 del 1984 e nell’assunzione del lavoratore marittimo da parte delle Ferrovie dello Stato successivamente al 01/01/1980, coiscchè l’interessato non aveva più titolo per essere iscritto al fondo speciale per i ferrovieri presso l’I.N.P.S., dovendo invece essere iscritto alla ordinaria e generale gestione assicurativa dell’Istituto.

Avv. Michele Costa e Dina Paoli

 

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p.

giovedì, Marzo 24th, 2011

Riportiamo un’interessante pronuncia in tema di rimedio agli eventuali errori della Corte di Cassazione.

Sul piano sistematico, osserviamo che l’art. 625 bis c.p.p., introdotto dall’art. 6, comma 6, della L. n. 128 del 26/03/2001, ha dato attuazione ad un auspicio formulato, da circa un ventennio, dalla Corte Costituzionale (che fino ad allora aveva sempre dovuto dichiarare inammissibili gli incidenti di legittimità costituzionale volti ad ottenere una pronuncia additiva che permettesse l’eliminazione degli errori interni al giudizio di cassazione) ai fini della predisposizione da parte del Legislatore di uno specifico strumento processuale diretto a porre riparo agli errori del Giudice di legittimità, in vista della tutela di esigenze di giustizia sostanziale e del diritto ad ottenere un effettivo controllo di legittimità sulla decisione impugnata, demandato alla Corte di Cassazione dall’art. 111 della Costituzione, nonché per evitare irreparabili compromissioni del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.

Mette conto di rilevare che, con l’art. 625 bis, l’ordinamento processuale penale si è uniformato al principio enunciato dall’art. 4, par. 2, 7° protocollo aggiuntivo, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata con L. n. 98 del 09.04.1990, che prevede la possibilità di riapertura del processo qualora un <<vizio fondamentale nella procedura antecedente abbia … potuto condizionare l’esito del caso>>.

Avv. Michele Costa

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di spogliarelliste e ballerine di “lap dance” – Elenco dei limiti della censura per vizio motivazionale del ricorso per cassazione – Riepilogo del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

giovedì, Ottobre 28th, 2010

La Suprema Corte, per rigettare i ricorsi, ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 25464 del 22.4.2004) ed in tema di gestione di un club dove ballerine svolgono attività di “lap dance” (Cass. pen. sez. 3 n. 13039 del 12.2.2003).

La sentenza è molto interessante ai fini procedurali e, quindi, pratici.

Vengono elencati i limiti della censura per vizio di motivazione della sentenza di merito:

  • il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
  • E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
  • L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata.
  • Il vizio di prova “omessa” o “travisata” si verifica solo quando da esso derivi una disarticolazione dell’intero ragionamento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevanza e della decisività.

Viene anche riepilogato il principio di autosufficienza del ricorso:

  • E’ onere della parte, poi, indicare espressamente nei motivi di gravame gli atti del processo da cui è desumibile il vizio. Tali atti vanno individuati specificamente (non rientrando nei compiti della Corte di legittimità la ricerca nel fascicolo processuale degli stessi), allegati o trascritti integralmente (non è consentita una indicazione “parziale” dell’atto, potendo il denunciato travisamento emergere solo dalla sua lettura integrale).
  • Vanno quindi condivise le precedenti decisioni di questa Corte con le quali si è affermato il principio che “la condizione della specifica indicazione degli altri atti del processo… può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito) purchè detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di Cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p.” (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 19584 del 5.5.2006).
  • Altra decisione ha, ancora più puntualmente specificato che è onere del ricorrente la individuazione precisa della collocazione degli atti nel fascicolo processuale, ove non siano riprodotti nel ricorso e non siano allegati in copia conforme, sia la dimostrazione che tali atti si trovassero nel fascicolo processuale al momento della decisione del giudice di merito, che, infine, di indicazione puntuale della circostanza di fatto asseritamente travisata o non valutata (Cass. pen. sez. 3 n. 12014 del 22.3.2007).

Avv. Michele Costa

 

Pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico – Giurisdizione del Giudice penale italiano nei confronti dello straniero – Riqualificazione del fatto nel giudizio abbreviato – Aggravante dell’ingente quantità

sabato, Ottobre 23rd, 2010

In mancanza della dimostrazione, da parte dell’accusa, che la condotta dello straniero sia stata commessa in Italia non è perseguibile il reato di produzione di materiale pornografico.

In linea con il principio generale stabilito dall’art. 529, 2° comma, c.p.p, infatti, la dimostrazione della sussistenza della condizione di procedibilità ex artt. 6, 7 e 604 c.p. deve essere fornita dall’accusa, e l’insufficienza della prova sul punto rileva in ogni caso in senso favorevole all’imputato, che, quindi, non è punibile.

Tuttavia, a fronte della non punibilità secondo la legge italiana dei fatti di produzione del materiale pornografico commessi all’estero, residua la rilevanza penale della detenzione in Italia di quel materiale, in quanto le due fattispecie puniscono due manifestazioni di una progressione criminosa e la detenzione è uno sviluppo della produzione del materiale.

Trattandosi di condotte afferenti al medesimo materiale correttamente descritto nell’imputazione, e quindi da ritenersi contestato in fatto, la fattispecie delittuosa può essere riqualificata in termini di detenzione senza che sia ipotizzabile alcun difetto di correlazione tra sentenza e accusa, né alcuna lesione del diritto di difesa.

Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 600-quater, 2° comma, rilevano anche gli ingrandimenti e le rielaborazioni di talune immagini, aumentando la mole quantitativa del materiale e la pericolosità sociale della condotta anche per la possibile diffusione.

Avv.ti Michele Costa ed Amanda Paoletti

 

Violenza sessuale, sequestro di persona, rapina ed altri reati minori

mercoledì, Settembre 1st, 2010

I punti di maggiore interesse sono relativi al rigetto delle censure relative alla violenza sessuale attenuata ed al sequestro di persona.

Per la violenza sessuale, nonostante la presenza di chiari elementi di minore gravità, è stata rigettata la censura relativa al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., senza valutare la motivazione del convincimento della Corte territoriale, nella erronea considerazione che analogo gravame non fosse stato inserito nei motivi di appello.

Per il sequestro di persona è stata ratificata la motivazione della Corte d’Appello circa la rilevanza di un tempo di privazione della libertà personale limitato a 30 secondi e, comunque, contenuto entro 1 minuto.

Avv. Michele Costa

 

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.