I punti di maggiore interesse sono relativi al rigetto delle censure relative alla violenza sessuale attenuata ed al sequestro di persona.
Per la violenza sessuale, nonostante la presenza di chiari elementi di minore gravità, è stata rigettata la censura relativa al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p., senza valutare la motivazione del convincimento della Corte territoriale, nella erronea considerazione che analogo gravame non fosse stato inserito nei motivi di appello.
Per il sequestro di persona è stata ratificata la motivazione della Corte d’Appello circa la rilevanza di un tempo di privazione della libertà personale limitato a 30 secondi e, comunque, contenuto entro 1 minuto.
Avv. Michele Costa
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