Disegno di legge costituzionale |
Costituzione della Repubblica italiana |
Art. 1. Nell’articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.». |
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. OMISSISPresiede il Consiglio superiore della magistratura.OMISSIS |
Art. 2. Al Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:a) la rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «La Giustizia.»;b) la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: «Gli organi.»;
c) la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: «La giurisdizione.». |
TITOLO IVLa MagistraturaSezione I – Ordinamento giurisdizionale.OMISSIS
Sezione II – Norme sulla giurisdizione. |
Art. 3. Il comma secondo dell’art.101 della Costituzione è sostituito dal seguente:«I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge.». |
101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. |
Art. 4. Il comma primo dell’art. 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:«La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.». |
102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.OMISSIS |
Art. 5. L’articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:«104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza.». |
104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio .
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Art. 6. Dopo l’articolo 104 della Costituzione é inserito il seguente:«104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.2
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.». |
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Art. 7. Dopo l’articolo 104-bis della Costituzione é inserito il seguente:«104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.». |
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Art. 8. L’articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente:«105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione.». |
105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. |
Art. 9. Dopo l’articolo 105 della Costituzione é inserito il seguente:«105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri.
I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.
La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.
La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.
Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.». |
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Art.10. Al comma secondo dell’art. 106 della Costituzione le parole: «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» sono soppresse. |
106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.OMISSIS |
Art.11. All’articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:a) nel comma primo, le parole: «del Consiglio superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente»;b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.». |
107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. OMISSIS |
Art.12. L’articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:«109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.». |
109. L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. |
Art. 13. L’articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:«110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.». |
110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
Art. 14. All’art. 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:«Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.». |
Sezione II – Norme sulla giurisdizione. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.OMISSIS |
Art. 15. L’articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:«112. L’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.». |
112. Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. |
Art. 16. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II, sono inseriti la seguente Sezione e il seguente articolo:“Sezione II-bisResponsabilità dei magistrati
«113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato.». |
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Art. 17. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. |
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Art. 18. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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