Riportiamo un’interessante pronuncia in tema di rimedio agli eventuali errori della Corte di Cassazione.
Sul piano sistematico, osserviamo che l’art. 625 bis c.p.p., introdotto dall’art. 6, comma 6, della L. n. 128 del 26/03/2001, ha dato attuazione ad un auspicio formulato, da circa un ventennio, dalla Corte Costituzionale (che fino ad allora aveva sempre dovuto dichiarare inammissibili gli incidenti di legittimità costituzionale volti ad ottenere una pronuncia additiva che permettesse l’eliminazione degli errori interni al giudizio di cassazione) ai fini della predisposizione da parte del Legislatore di uno specifico strumento processuale diretto a porre riparo agli errori del Giudice di legittimità, in vista della tutela di esigenze di giustizia sostanziale e del diritto ad ottenere un effettivo controllo di legittimità sulla decisione impugnata, demandato alla Corte di Cassazione dall’art. 111 della Costituzione, nonché per evitare irreparabili compromissioni del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione.
Mette conto di rilevare che, con l’art. 625 bis, l’ordinamento processuale penale si è uniformato al principio enunciato dall’art. 4, par. 2, 7° protocollo aggiuntivo, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata con L. n. 98 del 09.04.1990, che prevede la possibilità di riapertura del processo qualora un <<vizio fondamentale nella procedura antecedente abbia … potuto condizionare l’esito del caso>>.
Avv. Michele Costa
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