Si riportano gli articoli 3 e ss. disegno di legge n. 1880 approvato dal Senato fin dal 20/01/2010 (Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), radicalmente modificati il 13/04/2011 dalla Camera dei Deputati con l’attribuzione del n. 3137, attualmente in corso di esame da parte della Commissione Giustizia della Senato con il n. 1880-B.
Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo
OMISSIS
Art. 3.
(Modifica all’articolo 161 del codice penale)
1. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all’articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.
Art. 4.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)
1. Nel titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:
«CAPO XVI-bis
DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO
Art. 205-quater. – (Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).
1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:
a) dall’emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.
2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all’azione penale entro e non oltre sei mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 del codice.
4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.
5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
6. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell’imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell’ufficio.
7. Ai fini dell’invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell’ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all’ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento».
2. Il corso dei termini indicati nell’articolo 205-quater, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui all’articolo 205-quater, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 5.
(Modifica dell’articolo 23 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l’esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’articolo 129 o dell’articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell’articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avv. Michele Costa