Si riporta il testo del disegno di legge n. 668 approvato dalla Camera dei Deputati il 17/02/2011 (Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell’articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), pressochè completamente emendato dalla Commissione Giustizia del Senato con l’attribuzione del n. 2567.
Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell’ergastolo
Art. 1
1. All’articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall’articolo 190 in quanto applicabile,».
2. All’articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.
2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio»;
b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti: «, nei casi consentiti dalla legge,».
3. All’articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;
b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono inserite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,».
4. All’articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell’articolo 190, l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza».
5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.
Art. 2
1. All’articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo»;
b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell’ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente».
Avv. Michele Costa
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