Il processo di primo grado si è concluso con sentenza di assoluzione, emanata in via predibattimentale, perchè il fatto non è previsto come reato.
E’ stata disposta la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente.
La sentenza in evidenza si adegua all’orientamento delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1327 del 27/10/2004 – 19/01/2005, risolvendo un contrasto sorto tra le Sezioni Semplici, hanno statuito che <<2.5. OMISSIS l’omesso versamento della “percentuale trattenuta” dal datore di lavoro sulla retribuzione per effetto degli accordi economici e del C.C.N.L non forma oggetto di una specifica fattispecie penale. OMISSIS>>.
Avv. Michele Costa ed Avv. Amanda Paoletti