In data 27/11/2010 abbiamo riportato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto n. 184-3-10 del 14 – 28.10.2010, favorevole al contribuente.
Con la sentenza oggi segnalata la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rifusione delle spese processuali, ancorchè liquidate in misura molto contenuta.
In effetti non possono certamente pregiudicare il contribuente (che, per di più, ha seguito le istruzioni del Concessionario in perfetta buona fede) le molteplici stratificazioni normative dell’art. 12 della L. n. 289/2002, che si sono succedute fino al 2005.
Avv.ti Michele Costa e Dina Paoli
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