La solidarietà nella condanna al pagamento delle spese processuali è stata abolita dagli artt. 67 e 68 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che hanno modificato l’art. 535 c.p.p., abrogando il comma 2, modificato l’art. 205 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 e modificato gli articoli 211 e 212 di tale Testo Unico, al quale sono stati aggiunti gli artt. 227-bis, 227-ter e 227-quater.
La legge detta è entrata in vigore il 4 luglio 2009.
La Corte di Appello di Firenze, adita in sede esecutiva, siccome la sentenza di condanna risultava essere passata in giudicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge detta, ha modificato il dispositivo della sentenza del Tribunale di Grosseto del 2009, sul punto confermata dalla stessa Corte di Appello nel 2012, escludendo la natura solidale, con gli altri coimputati, della condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
La competenza del Giudice penale, in ossequio all’insegnamento della Corte di Cassazione, è limitata a tale statuizione.
La concreta quantificazione delle spese gravanti su ciascun coimputato, infatti, dovrà essere sottoposta al Giudice civile in sede di opposizione all’eventuale esecuzione intrapresa dall’Agente della riscossione.
Avv. Michele Costa