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Inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza che esclude la costituzione di parte civile

martedì, Marzo 18th, 2025

I creditori del fallimento, seppure insinuati al passivo, non hanno diritto alla notifica dell’avviso di udienza preliminare, perchè rivestono la qualifica di soggetti meramente ed eventualmente danneggiati.

La persona offesa, infatti, è la massa dei creditori, rappresentata dal Curatore.

Il singolo creditore non può essere rimesso in termini per la costituzione di parte civile, perchè tale diritto è riservato al Curatore, a meno che, sul presupposto della mancanza di costituzione della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 240, comma 2, del Regio decreto 16/03/1942, n. 267, non fornisca la prova della sopportazione in concreto di un danno apprezzabile.

La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha confermato che l’ordinanza che esclude la parte civile, in assenza di una specifica previsione normativa e non avendo il provvedimento contenuto decisorio (poiché non pregiudica l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile), non è autonomamente impugnabile..

Si deve aggiungere che l’ordinanza emanata ex art. 81 c.p.p. può essere impugnata soltanto qualora affetta da abnormità, in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione extra-vagante rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo.

Si osserva, infine, che non è neppure è consentita l’impugnazione differita insieme con la sentenza sex art. 586, comma 1, c.p.p., perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l’eventuale sentenza assolutoria dell’imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione.

Avv. Amanda Paoletti

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