Riportiamo la norma, già in vigore:
Capo I
Eliminazione dell’arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti
Art. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo dell’ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
L’opportunità delle modifiche che emergono in prima lettura riguarda:
-
la previsione di un collegio arbitrale, anziché di un arbitro unico;
-
tale previsione, in considerazione dell’aumento dei costi del procedimento arbitrale (collegiale) e dell’aumento dei tempi medi per addivenire all’emanazione del lodo (collegiale), rischia di privare di concreti effetti le stesse finalità della nuova legge;
-
non è facilmente individuabile, del resto, il motivo per cui le materie di competenza del Tribunale in composizione monocratica (anche Giudici Onorari) debbano essere affidate ad un collegio arbitrale, anziché ad un arbitro unico.
-
L’impossibilità per gli avvocati che hanno precedenti disciplinari limitati all’avvertimento di essere nominati come arbitri;
-
tale effetto limitativo della sanzione dell’avvertimento per l’inserimento di un avvocato in un elenco speciale gestito dal Consiglio dell’Ordine è completamente isolato (vedi normativa primaria e regolamentare in materia di Patrocinio a spese dello Stato, Difesa d’Ufficio e Consiglio di Disciplina);
-
con tale limitazione, oltre a vanificare la stessa funzione dell’avvertimento, specie nei casi in cui è molto risalente nel tempo, si sottraggono esperienze e conoscenze, anche specialistiche in materia di arbitrato, per il raggiungimento delle stesse finalità della nuova legge.
-
La previsione del termine di 120 giorni per il deposito del lodo, che sembrerebbe riservato alle cause di appello;
-
tale termine, come ben sanno i colleghi che hanno esperienze in materia di arbitrato, è particolarmente breve, specie per un organo collegiale, e non è niente in rapporto ai tempi della giustizia civile in grado di appello;
-
è opportuno prevedere espressamente un termine per l’emanazione del lodo anche per le cause di primo grado.
-
L’esclusione della solidarietà delle parti per il pagamento del compenso degli arbitri;
-
gli arbitri hanno bisogno – oltrechè di essere indipendenti – di lavorare sodo e, quindi, di lavorare senza dubbi sulla loro retribuzione.
Avv. Michele Costa